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Centri vacanza per minori 2020

Definizione

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate, sia presso strutture ricettive regolarmente in attività.

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Alcune disposizioni da attuare

  • redazione del progetto organizzativo del servizio offerto secondo le indicazioni di cui al punto 12 della D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 , da allegare alla SCIA;
  • applicazione del protocollo sanitario e di quanto definito in relazione alla sicurezza dalla D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 ai punti 6 (formazione degli operatori), 7 (accesso al centro e priorità), 9 (pasti), 10 (accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro), 11 (protocollo sanitario) dell’Allegato A;
  • utilizzo di bagni ad uso collettivo a rotazione evitando gli assembramenti e l’intersezione tra gruppi diversi; in ogni caso dovranno essere igienizzati dopo ogni turno;
  • in caso di somministrazione dei pasti, disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 m di separazione tra le persone (ad eccezione dei gruppi di fratelli e/o dei componenti dello stesso nucleo famigliare conviventi, che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale).

    Centri diurni

    I centri estivi diurni possono accogliere bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni di età e fa fede l’età alla data dell’inizio delle attività.

    La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti; nel caso in cui si superi occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore a 100.

    In ogni caso il gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare il numero dei minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del distanziamento fisico.

    Il rapporto personale educativo e minori è definito in:

    • un adulto ogni 6 minori per i minori in età di scuola dell’infanzia;
    • un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
    • un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni.

      Devono essere organizzati piccoli gruppi, con riferimento all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle varie attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi e ad evitare possibili contatti tra gruppi stessi. A tale scopo dovranno essere individuate distinte fasce relative all’età della scuola dell’infanzia (3-5 anni), della scuola primaria (6-11 anni) e della scuola secondaria (12-17 anni).

      Centri con pernottamento

      Ai fini della gestione dei centri estivi con pernottamento, la Regione Piemonte ha stabilito, ad integrazione della D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 , che per l’attivazione si applicano per l’anno 2020 le seguenti disposizioni:

      • organizzazione dell’attività per piccoli gruppi distinti per fasce di età (dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni), con riferimento agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a rispettare il più possibile la composizione dei gruppi ed evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, dipendente e volontario, a contatto con lo stesso gruppo di minori;
      • rapporto personale educativo e minori (per tutta la durata delle 24h) pari a:
        • un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
        • un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni;
        • camerate per il pernottamento con un numero di bambini non superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e senza possibilità di condividerle con gruppi diversi;
        • organizzazione delle camere che consenta il rispetto della distanza interpersonale, garantendo in particolare una distanza di almeno 1,5 m tra i letti. Pertanto i letti a castello, se presenti, devono essere utilizzati come un unico posto letto. I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo.
          Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39

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